Scopriamo cos’è questa indennità erogata dall’Inps in una unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti.
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. Spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, con alcune detrazioni (ad esempio lavoro non agricolo, malattia, infortunio, maternità, etc.). Scopriamo insieme chi può accedere a questo servizio e come funziona.
A chi è rivolta?
L’indennità dell’Inps spetta a operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, piccoli coloni, compartecipanti famigliari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Invece, non è destinata a chi presenta la domanda in ritardo, ai lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno o parte di esso, i lavoratori già titolari di pensione diretta all’1 gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Non ne hanno diritto anche coloro che hanno svolto prevalentemente attività di lavoro dipendente non agricolo nell’anno o biennio precedente la domanda, i lavoratori che si dimettono volontariamente (tranne chi si dimette per puerperio o per giusta causa) e i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Inoltre, è necessario ricordare che la disoccupazione agricola spetta ai lavoratori che:
- siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente. Per raggiungere i 102 contributi possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
A quanto ammonta?
La disoccupazione agricola spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento; dall’importo viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni.
Tuttavia, per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. L’Inps eroga il servizio direttamente in un’unica soluzione.
Quando e come fare domanda?
La richiesta di questo servizio deve essere inoltrata tra l’1 gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi.
È possibile presentare la domanda online, sul sito dell’Inps. In alternativa, si può contattare il numero 803 164 gratuito da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile. Ancora, è possibile inoltrare la domanda attraverso gli enti di patronato. È necessario indicare la modalità di pagamento (accredito su conto bancario o postale, libretto postale, carta prepagata dotata di IBAN o bonifico).
Altre curiosità su questo servizio dell’Inps
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
Il lavoratore agricolo disoccupato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni.
Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/summerfield-donna-ragazza-tramonto-336672/